L’Istituto Gramsci Siciliano si dedica alla raccolta, alla tutela e alla valorizzazione di documenti, archivi, libri e testimonianze orali riguardanti la storia della Sicilia e il suo ruolo nell’area mediterranea, promuovendo la cultura, la formazione, l’istruzione e la ricerca su questi ambiti.
Dall’epoca della sua fondazione, avvenuta nel 1978 grazie a gruppo di intellettuali siciliani animato dallo storico Francesco Renda, l’Istituto Gramsci Siciliano ha svolto una funzione culturale ad ampio raggio, offrendo a studiosi, studenti, semplici cittadini, con le sue strutture e la sua attività, un servizio di elevato e riconosciuto valore.
L’Istituto si impegna nella tutela, valorizzazione e incremento di un vasto Archivio storico, ricco di documenti originali, contribuendo al mantenimento della memoria storica della Sicilia, dell’Autonomia siciliana e dei movimenti operai e contadini del Mezzogiorno. I documenti originali provengono principalmente da donazioni di protagonisti della storia politica, sociale e sindacale siciliana.
Gestisce e promuove la Biblioteca, servizio culturale per la conservazione, gestione, valorizzazione e accessibilità del patrimonio documentario
Collabora con Scuole e Università per contribuire alla formazione civica dei giovani garantendo l’accesso ai materiali della Biblioteca e dell’ Archivio e organizzando eventi e manifestazioni tematiche.
L’Istituto ha sviluppato una intensa attività di Studi e Ricerca sotto forma di convegni, seminari, dibattiti, mostre, pubblicazioni, spesso in collaborazione con istituzioni culturali italiane e straniere, sviluppando dibattiti sui problemi della società contemporanea e sulle sue trasformazioni economiche, politiche, sociali, istituzionali e culturali.
Organizza inoltre Attività formative e seminariali spesso in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tramite specifiche convenzioni.
È impegnato nella Pubblicazione di libri e periodici, un’attività che a oggi si concretizza in 133 volumi, pubblicati in proprio dall’Istituto, o in convenzione con case editrici.

Organigramma

Presidente: Salvatore Nicosia
Vicepresidente: Giovanna Fiume
Direttore della Biblioteca: Carlo Verri
Direttore dell’Archivio storico: Salvatore Lupo
Consiglio di Amministrazione: Salvatore Nicosia, Giovanna Fiume, Matilde Fazio, Linda Pantano, Alessandro Bellavista, Michele Figurelli, Fulvio Merlo
Comitato scientifico: Salvatore Nicosia, Giovanna Fiume, Tommaso Baris, Salvatore Lupo, Michele Figurelli, Cesare Ajroldi, Antonino Blando, Giuseppe Silvestri, Salvatore Costantino, Piera Fallucca, Ida Fazio, Manoela Patti, Carlo Verri, Piero Violante
Collegio dei revisori dei conti: Rosa Scarpello (presidente), Viviana Di Pasquale, Franco Giorgianni
Archivio storico: Claudia d’Avossa, Tiziana Siragusa
Segreteria: Giuseppe Giordano
Componenti in vari tempi del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato scientifico dalla fondazione dell’Istituto ad oggi: Cesare Ajroldi, Rosalba Alessi, Giuseppe Barone, Roberto Calandra, Giuseppe Campione, Giuseppe Cardaci, Paolo Cavaliere, Franco Cazzola, Marcello Cimino, Ludovico Consagra, Salvatore Costantino, Nicola De Domenico, Davide Fais, Gaetano Ferrante, Giovanni Fiandaca, Michele Figurelli, Giovanna Fiume, Alessandro Garilli, Giovanni Giudice, Salvatore Greco, Vincenzo Guardasi, Gigliola Lo Cascio, Franco Lo Piparo, Salvatore Lupo, Simona Mafai, Salvatore Mazzamuto, Fulvio Merlo, Nicolò Mineo, Pietro Nastasi, Salvatore Nicosia, Leonello Paoloni, Francesco Renda, Domenico Romano, Liborio Mario Rubino, Arturo Russo, Giovanni Saverio Santangelo, Antonino Sole, Giuseppe Susani, Natale Tedesco, Francesco Teresi, Claudio Torrisi, Giuliana Tripodo, Sebastiano Tusa, Paolo Viola, Piero Violante

Articolo 1
(Denominazione e sede dell’Associazione)
È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, con la denominazione “ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO (IGS) – E.T.S.”, un’Associazione con personalità giuridica, senza fini di lucro.
Essa ha sede in Palermo.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2
(Caratteri dell’Associazione)
L’Istituto Gramsci Siciliano, costituito ai sensi dell’art. 12, e seguenti, del Codice civile, è riconosciuto come persona giuridica giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 ottobre 1989 (registrato alla Corte dei Conti di Palermo in data 9 novembre 1989, Reg. 1, fg 320).
L’IGS persegue finalità di solidarietà sociale, così come definite nell’art. 5, comma 1 lettere f e i, del D.Lgs. 117/2017.
Esso esercita in via esclusiva o principale le sole attività previste dalle richiamate disposizioni di legge, e quelle ad esse strettamente connesse per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’IGS svolge attività di raccolta, tutela e valorizzazione del patrimonio documentario, archivistico, bibliografico, e di fonti orali, relativo alla storia della Sicilia e al suo ruolo nell’area mediterranea, nonché di promozione culturale, di formazione, di istruzione e di ricerca in questo ambito specifico mediante:
● a) l’incremento, la tutela e la valorizzazione dell’Archivio, costituito da documenti originali relativi alla storia della Sicilia, all’Autonomia siciliana e al movimento operaio e contadino del Mezzogiorno. Tali documenti provengono perlopiù da donazioni da parte di protagonisti della storia politica, sociale e sindacale siciliana;
● b) l’incremento, la gestione, la promozione e la valorizzazione della Biblioteca, intesa come struttura di servizio culturale indispensabile al conseguimento dei fini statuari e aperta alla comunità degli studiosi e dei cittadini;
● c) l’instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione con le Scuole e le Università, quale contributo alla formazione civile dei giovani, attraverso la disponibilità dei materiali raccolti nella Biblioteca e nell’Archivio, e l’organizzazione di specifiche manifestazioni su temi concordati con le istituzioni scolastiche e universitarie;
● d) studi, ricerche e momenti di libero dibattito sui problemi della società contemporanea, e sulle sue trasformazioni economiche, politiche, sociali, istituzionali e culturali;
● e) l’approfondimento della conoscenza della società siciliana e meridionale nella prospettiva del suo rinnovamento democratico;
● f) la pubblicazione di volumi e di periodici attinenti alla propria attività, in proprio o attraverso accordi con case editrici esterne.
● g) lo svolgimento di attività formative e seminariali, anche sulla base di apposite convenzioni con altri enti pubblici e privati;
● h) l’approfondimento e il perfezionamento degli studi di giovani economicamente disagiati su temi attinenti alle finalità dell’IGS, anche tramite l’attivazione di borse di studio per bando pubblico;
● i) la realizzazione di progetti per rendere fruibile il patrimonio archivistico e librario da parte della collettività disagiata, e in accordo con gli enti preposti all’istruzione.
Per il conseguimento di tali scopi, l’IGS elabora programmi annuali o pluriennali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni nazionali e internazionali.
L’IGS si pone come struttura culturale al servizio della comunità e come luogo di confronto – libero, aperto, e autonomo dalla politica dei partiti – fra studiosi di vario orientamento sulle problematiche del nostro tempo, nella prospettiva del progresso della conoscenza e dello sviluppo di un rapporto propositivo tra attività intellettuale e impegno politico e sociale.

Articolo 3
(Ammissione)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le istituzioni che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta e si impegnino a rispettare lo Statuto, che ne condividono gli scopi e accettino il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
I soci concorrono all’attuazione degli scopi dell’IGS, collaborano alla realizzazione dei programmi di lavoro, e sono tenuti a versare la quota annuale di associazione e a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, salvo giustificato impedimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e non sono ammessi soci temporanei.
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, e ratificata dall’Assemblea dei soci alla prima seduta utile.
La decadenza dei soci consegue al mancato pagamento di almeno due annualità consecutive della quota sociale o alla ingiustificata assenza ad almeno tre sedute consecutive dell’Assemblea ordinaria, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea. L’esclusione dei soci è deliberata, per gravi motivi, dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sentito il parere del Comitato Scientifico.

Articolo 4
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’IGS è costituito:
1) dai materiali documentari, di qualsiasi natura e specie, costituenti l’Archivio quale risulta dalla relazione e perizia asseverata il 26 aprile 1988, e successivi incrementi;
2) dal patrimonio librario della Biblioteca e dell’Emeroteca, quale risulta dai bilanci e successivi incrementi;
3) dai mobili, dagli arredi e dalle suppellettili che arredano e corredano i locali dell’IGS;
4) da donazioni, eredità, legati, erogazioni ordinarie e straordinarie da parte di terzi e da sottoscrizioni, sussidi e contributi di enti pubblici e privati, comunque destinati al patrimonio;
5) dai beni immobili e diritti reali immobiliari dei quali l’IGS divenga a qualsiasi titolo proprietario o titolare.
I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell’IGS non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Articolo5
(Entrate)
Le entrate dell’IGS sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) dal reddito derivante dal patrimonio;
c) da qualsiasi altro provento, contribuzione o sussidio di enti pubblici e privati, tra cui il sussidio disposto sul bilancio della Regione Siciliana a decorrere dall’anno finanziario 1981 (L. R. 30 dicembre 1980, n.153, cap. 38087, e successive leggi di bilancio);
d) da eventuali contributi previsti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in favore degli Istituti di cultura;
e) dai contributi di privati e/o di enti quali “sostenitori”;
f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
Le entrate saranno impiegate per il conseguimento delle finalità dell’IGS, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio viene redatto annualmente.

Articolo 6
(Organi)
Sono organi dell’Istituto:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) l’Assemblea dei soci;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 7
(Il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci. Ha la firma e la rappresentanza legale dell’IGS; presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. Rappresenta il punto di riferimento unitario dell’attività dell’IGS garantendone la continuità culturale e la rispondenza alle finalità statutarie; cura la gestione dell’istituzione per quanto non riservato alla competenza degli altri organi che è chiamato a presiedere. Per atti straordinari il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 8
(Il Vicepresidente)
Il Vicepresidente è eletto dall’Assembla dei soci tra i suoi componenti e fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o indisponibilità, e collabora con lui nella gestione dell’attività.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 9
(L’Assemblea dei soci)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.
E’ presieduta dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal più anziano dei soci presenti. L’Assemblea dei soci:
a) discute e delibera sull’indirizzo generale dell’attività;
b) definisce le linee del programma;
c) esamina e approva i risultati dell’attività;
d) approva il bilancio dell’esercizio precedente;
e) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori dei conti;
f) delibera sulle modifiche statutarie.
L’Assemblea si riunisce di regola una volta all’anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, e in seduta straordinaria tutte le volte che sia necessario, su decisione del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea medesima.
L’Assemblea è convocata a mezzo avviso recante l’ordine del giorno, da spedirsi con qualsiasi mezzo che ne certifichi la data e la ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’avviso può essere spedito cinque giorni prima della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, detratto il numero degli assenti giustificati, e in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
Il voto è personale e non delegabile.

Articolo 10
(Cariche onorarie)
L’ Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di Presidente onorario e di Socio onorario, con tutti i diritti e i doveri dei soci, a personalità particolarmente benemerite dell’attività dell’IGS.

Articolo 11
(Il Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’IGS, dal Vicepresidente e da tre componenti, aumentabili a cinque, a sette o a nove, secondo le determinazioni dell’Assemblea, che li elegge.
IL Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Nella sua prima riunione elegge, su proposta del Presidente, il Consigliere delegato ed il Segretario del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di vacanza si reintegra per cooptazione in attesa della successiva elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente. La sua convocazione può inoltre essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il Consiglio adotta le deliberazioni necessarie per la gestione e l’amministrazione dell’IGS. In particolare:
a) delibera la convocazione dell’Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria;
b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo; approva il programma dell’attività proposto dal Comitato Scientifico. I bilanci e il programma sono sottoposti all’approvazione definitiva dell’Assemblea dei soci;
c) fissa la quota annuale di associazione;
d) delibera sulla gestione dei rapporti di lavoro del personale dell’IGS;
e) delibera sui contratti da stipularsi nell’interesse dell’IGS e sulle liti attive e passive;
f) esegue le delibere dell’Assemblea dei soci;
g) compie ogni e qualsiasi atto di ordine patrimoniale e finanziario per il conseguimento degli scopi dell’IGS.
Il Presidente può delegare in tutto o in parte tali funzioni al Consigliere delegato, su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente, ovvero su sua delega al Consigliere delegato, spetta la rappresentanza in giudizio.

Articolo 12
(Il Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico, tenendo conto delle linee di indirizzo definite dall’Assemblea dei soci, elabora il programma di attività dell’IGS, e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per la approvazione, curandone altresì la realizzazione. A tal fine coordina l’attività delle sezioni di lavoro e di ricerca, ove istituite.
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere delegato, dai Direttori dell’Archivio e della Biblioteca, dal responsabile di ciascuna delle sedi decentrate, ove istituite, dal responsabile dell’attività editoriale, ove nominato, e da un numero di componenti da 3 a 12, secondo le determinazioni dell’Assemblea, che li elegge.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente. La sua convocazione può inoltre essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, o dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal suo componente più anziano.
In prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, di almeno un terzo.
Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente può attribuire a singoli componenti del Comitato Scientifico deleghe e funzioni di coordinamento per determinati settori di attività o di iniziative singole.

Articolo 13
(Le sezioni di lavoro)
Il Comitato Scientifico può articolarsi in sezioni di lavoro e di ricerca, anche nelle sedi decentrate dell’IGS. Lo scioglimento delle sezioni, ove istituite, e l’istituzione di nuove sezioni vengono deliberati, su proposta del Comitato Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci. Ogni sezione di lavoro e di ricerca è composta dai soci dell’IGS impegnati in settori attinenti all’attività delle singole sezioni. A partecipare al lavoro delle sezioni possono essere chiamati, su invito del Comitato Scientifico anche non soci.
Per ogni sezione il Comitato Scientifico nomina, fra i soci, un responsabile che coordina l’attività della sezione stessa.

Articolo 14
(Archivio e Biblioteca)
All’Archivio e alla Biblioteca sono proposti due Direttori nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico. Il Direttore dell’Archivio ed il Direttore della Biblioteca fanno parte del Comitato Scientifico.
L’Archivio e la Biblioteca dell’IGS, nei termini previsti dalle leggi vigenti, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dal DPR 30 settembre 1963 n. 1409 e dal D.Lgs 29/10/1999 n. 490, svolgono sotto la tutela della Soprintendenza Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali un servizio alla collettività mediante apertura al pubblico con modalità fissate da appositi regolamenti interni, e in armonia con quanto previsto dall’articolo 10 della legge 460/97.

Articolo 15
(Il Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Esso è eletto dall’Assemblea dei Soci, ed elegge nella sua prima riunione il proprio Presidente; si riunisce almeno ogni sei mesi; vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, e sulla fondatezza delle valutazioni patrimoniali; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il proprio parere in ordine al bilancio consuntivo annuale e al bilancio di previsione; può anche effettuare verifiche di cassa.
I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell’Assemblea dei soci, qualora non ne facciano parte.
Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione può, in deroga a quanto previsto all’articolo 6 u.c., deliberare che sia corrisposta un’indennità a quei componenti del Collegio dei Revisori dei conti che non sono soci.

Articolo 16
(Divieto di distribuzione di utili, impiego avanzi di gestione)
L’IGS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 17
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 18
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19
(Scioglimento e liquidazione)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20
(Libri sociali)
L’IGS ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura dal consiglio di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Articolo 21
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Regolamento adottato in attuazione del D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio

  

PARTE I – Disposizioni generali

  

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

 Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Biblioteca e dell’Archivio storico dell’Istituto Gramsci Siciliano, nonché le modalità di accesso e fruizione dei relativi servizi.

La Biblioteca e l’Archivio storico svolgono funzioni di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

 

Art. 2 – Orari di apertura

L’Istituto è aperto al pubblico per almeno 40 ore settimanali secondo l’orario stabilito dalla Direzione, pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogramscisiciliano.it.

Eventuali variazioni di orario o periodi di chiusura temporanea, dovuti a esigenze organizzative o di tutela del patrimonio, sono disposti dalla Direzione e tempestivamente comunicati agli utenti tramite sito web.

 

Art. 3 – Accesso ai servizi

 L’accesso all’Istituto e ai servizi offerti dalla Biblioteca e dall’Archivio storico è consentito a chiunque per fini di studio e ricerca.

L’accesso ai servizi è subordinato alla registrazione mediante compilazione del registro d’ingresso.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Per la consultazione dell’Archivio storico è raccomandata la preventiva richiesta di appuntamento, che potrà garantire un migliore servizio di supporto e orientamento alla ricerca.

 

PARTE II – Biblioteca

 

 Art. 4 – Funzioni e patrimonio

 La Biblioteca dell’Istituto Gramsci Siciliano, costituita nel 1979 quale parte essenziale dell’attività culturale dell’Istituto, svolge funzioni di servizio pubblico di lettura, documentazione e ricerca, con particolare riferimento alla storia politica, sociale e culturale contemporanea, alla storia della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia, al movimento operaio e democratico e al pensiero gramsciano.

La Biblioteca fa parte del Polo della Regione Siciliana del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e partecipa ai servizi di prestito interbibliotecario regionale e nazionale, secondo le modalità e i regolamenti vigenti.

Lo spazio bibliotecario è luogo di pubblica lettura aperto alla città e di specializzazione scientifica. L’organizzazione del patrimonio documentario si basa prevalentemente sul modello della biblioteca a scaffale aperto, che consente l’accesso diretto ai materiali da parte degli utenti, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni).

Il patrimonio librario, costituito da oltre 40.000 volumi, comprende opere di storia, politica, filosofia, letteratura, diritto, scienze sociali nonché quotidiani, periodici e opere di consultazione generale, con particolare attenzione alla documentazione sulla storia della Sicilia e del Mezzogiorno.

La Biblioteca promuove la conoscenza e la valorizzazione delle proprie collezioni attraverso strumenti bibliografici, attività culturali, iniziative pubbliche e collaborazioni con scuole, università e altre istituzioni culturali.

 

Art. 5 – Consultazione e informazioni bibliografiche

 La consultazione del materiale bibliografico avviene esclusivamente negli spazi adibiti a sala lettura.

Ogni documento deve essere richiesto secondo le modalità indicate dal personale, previa compilazione del Modulo di consultazione del materiale bibliografico.

È consentita la consultazione di massimo cinque opere alla volta.

È vietata la consultazione di materiale non ancora inventariato o in cattivo stato di conservazione.
Le opere devono essere riconsegnate al termine della consultazione.

È possibile richiedere il deposito temporaneo per un massimo di sette giorni.

Il servizio di informazione bibliografica, anche per corrispondenza, è assicurato durante l’orario di apertura dell’Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili.

 

Art. 6 – Prestito esterno

 Il prestito esterno è consentito esclusivamente per il materiale bibliografico autorizzato dalla Direzione.

Sono esclusi dal prestito:

  1. a) le opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, bibliografie, ecc.)
  2. b) i periodici e i quotidiani;
  3. c) il materiale antico, raro o di pregio;
  4. d) il materiale in cattivo stato di conservazione;
  5. e) ogni altro materiale per il quale sussistano esigenze di tutela.

Il prestito è consentito per un massimo di tre volumi per ciascuna richiesta, per una durata di quindici giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori quindici giorni, salvo prenotazioni da parte di altri utenti.

È vietato cedere a terzi il materiale ricevuto in prestito.

In caso di ritardo, danneggiamento o smarrimento, l’utente è soggetto a sospensione dal servizio e all’obbligo di risarcimento o sostituzione dell’opera.

 

Art. 7 – Prestito interbibliotecario

 La Biblioteca può concedere o richiedere prestiti interbibliotecari a istituzioni che garantiscano condizioni di reciprocità.

La durata massima del prestito è di 30 giorni, escluso il tempo necessario alla trasmissione e restituzione.

Ogni biblioteca richiedente può ottenere, di norma, un massimo di due volumi per richiesta.

Le spese del servizio sono a carico dell’utente richiedente, salvo diversi accordi.

 

Art. 8 – Riproduzioni del materiale bibliografico

 La riproduzione dei materiali appartenenti alle collezioni della Biblioteca è consentita nel rispetto dell’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della normativa vigente in materia di diritto d’autore, con particolare riferimento alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

La riproduzione per uso personale di studio è consentita esclusivamente per uso personale di studio e ricerca.

L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione previa compilazione e sottoscrizione dell’apposito Modulo per l’autorizzazione alla riproduzione. All’atto della richiesta, l’utente deve dichiarare: che le riproduzioni non saranno utilizzate per scopi di lucro; che queste non saranno diffuse o pubblicate senza preventiva autorizzazione della Direzione della Biblioteca.

Ai sensi dell’art. 68 della Legge 633/1941 e successive modifiche, la riproduzione di opere è consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, salvo che l’opera sia fuori commercio o non più soggetta a tutela.

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni effettuate per finalità di studio.

Le riproduzioni possono essere effettuate in sede, sotto la supervisione del personale, esclusivamente con mezzi propri dell’utente, salvo esigenze particolari valutate di volta in volta con il personale dell’Istituto.

Le modalità di riproduzione devono garantire la tutela e la corretta conservazione del materiale.

La Biblioteca può limitare o vietare la riproduzione qualora sussistano esigenze di tutela, conservazione o particolari condizioni del materiale.

Su richiesta motivata, la Biblioteca può autorizzare riproduzioni a distanza per finalità di studio e ricerca. Modalità, tempi, limiti quantitativi sono stabiliti dalla Direzione in relazione allo stato di conservazione del materiale, alla consistenza della documentazione richiesta, alle esigenze organizzative del servizio.

La riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali, scientifici destinati alla pubblicazione o per scopi commerciali è subordinata all’autorizzazione della Direzione, richiesta dall’utente con l’apposito Modulo di autorizzazione per la pubblicazione. Nel modulo l’utente deve indicare: la finalità dell’utilizzo; le modalità di pubblicazione o diffusione; il contesto editoriale di riferimento.

In caso di pubblicazione è obbligatoria la corretta citazione della fonte secondo le modalità indicate dalla Biblioteca.

 

 

PARTE III – Archivio storico

 

Art. 9 – Funzioni e patrimonio

 L’Archivio storico, istituito nel 1978, ha la finalità di acquisire, conservare, ordinare e rendere consultabile documentazione relativa alla storia della Sicilia, con particolare riferimento al movimento operaio, contadino e autonomista. L’Archivio storico si estende per circa 300 metri lineari e conserva circa 60 complessi documentari tra archivi di persona, archivi di enti e associazioni e raccolte documentarie.

L’intero patrimonio archivistico dell’Istituto è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi della normativa vigente con decreto MIBACT-SAAS-SIPA n. 82 del 3 agosto 2017 della Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo.

Una parte dei fondi archivistici è censita nel SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.

 

Art. 10 – Consultazione e orientamento alla ricerca

 Per la consultazione dei fondi archivistici e per usufruire del servizio di supporto e orientamento alla ricerca è raccomandata la preventiva richiesta di appuntamento.

Gli inventari e gli altri strumenti di ricerca sono disponibili in formato digitale sul sito web e in sede consultabili in cartaceo o tramite apposita postazione informatica.

Per la consultazione della documentazione è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di autorizzazione alla consultazione archivistica, disponibile in sede o sul sito web. Sul modulo andranno indicati nome e cognome, recapiti, ente o istituto per cui si svolge la ricerca, oggetto della ricerca, fondi archivistici e relative unità archivistiche di cui si richiede la consultazione.

Non è previsto un limite massimo di richieste giornaliere.

I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è quindi vietato alterare l’ordine delle carte all’interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, anche a matita, appoggiarvi fogli e schede di lavoro.

 

Art. 11 – Consultabilità

La documentazione conservata presso l’Archivio storico è consultabile per finalità di studio e ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e di protezione dei dati personali.

La consultazione avviene in conformità:

  • al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni;
  • al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • alle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 42/2004:

  • i documenti contenenti dati sensibili o particolari sono consultabili decorso il termine di quaranta anni dalla loro data;
  • i documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare sono consultabili decorso il termine di settanta anni;
  • restano ferme eventuali ulteriori limitazioni previste dalla legge o derivanti da specifiche condizioni stabilite dal soggetto produttore o depositante.

Possono inoltre essere esclusi dalla consultazione o sottoposti a limitazioni:

  • i documenti in cattivo stato di conservazione o a rischio di deterioramento;
  • i documenti per i quali sussistano esigenze di tutela fisica o giuridica;
  • i documenti oggetto di riordinamento o non ancora inventariati.

L’utente è responsabile, sotto il profilo civile e penale, dell’uso dei dati e delle informazioni desunte dai documenti consultati, nel rispetto della normativa vigente.

 

 Art. 12 – Riproduzione di documenti archivistici

 La riproduzione dei materiali è concessa relativamente ai documenti che non siano sottoposti al limite di consultabilità e che siano in condizioni di buona conservazione.

La riproduzione può essere effettuata con mezzi propri dell’utente direttamente in sede con modalità e strumenti idonei a garantire la tutela del materiale.

L’autorizzazione alla riproduzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione dell’apposito Modulo di autorizzazione alla riproduzione di documenti, disponibile in sede e sul sito web.

Su richiesta motivata, il personale dell’Istituto può effettuare riproduzioni a distanza per finalità di studio e ricerca. Modalità, tempi, costi e limiti quantitativi sono stabiliti dalla Direzione in relazione allo stato di conservazione del materiale, alla consistenza della documentazione richiesta, alle esigenze organizzative del servizio.

È vietato l’utilizzo della documentazione per usi commerciali, la sua cessione a terzi e la sua pubblicazione, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione.

L’utente non può utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità diverse da quelle indicate nel modulo di autorizzazione alla riproduzione di documenti.

La riproduzione, integrale o parziale, di documenti archivistici per scopi editoriali, scientifici destinati alla pubblicazione o commerciali è subordinata a preventiva autorizzazione della Direzione, da richiedere mediante compilazione dell’apposito Modulo di autorizzazione alla pubblicazione.

Nel modulo l’utente deve indicare:

  • la finalità dell’utilizzo;
  • le modalità di pubblicazione o diffusione;
  • il contesto editoriale o scientifico di riferimento;
  • il titolo provvisorio o definitivo dell’opera e l’editore (se già individuati).

In caso di pubblicazione è obbligatoria la corretta citazione della fonte. La citazione deve riportare il soggetto conservatore, il fondo, l’eventuale serie e l’unità archivistica (segnatura archivistica), secondo le modalità indicate dal personale dell’Archivio.

L’utente è tenuto a trasmettere all’Istituto copia della pubblicazione o, in alternativa, adeguata segnalazione bibliografica dell’opera realizzata utilizzando materiale archivistico conservato presso l’Archivio.

Sono vietati, salvo diversa autorizzazione:

  • l’alterazione, la manipolazione o la trasformazione digitale dei documenti;
  • la cessione, la diffusione o la pubblicazione dei file digitali ricevuti a soggetti terzi;
  • l’uso dei documenti per finalità diverse da quelle dichiarate nel modulo di autorizzazione.

La Direzione si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione qualora l’utente non rispetti le condizioni stabilite o faccia un uso difforme dei materiali autorizzati.

 

PARTE IV – Servizi aggiuntivi

  

Art. 13 – Utilizzo degli spazi

La sala lettura può essere concessa a terzi ad uso gratuito per iniziative culturali compatibili con le finalità dell’Istituto.

La concessione:

  • è subordinata ad autorizzazione della Direzione
  • non può interferire con i servizi ordinari erogati dall’Istituto
  • non può superare le ore 19.30
  • non è prevista nei giorni festivi

Non sono consentiti rinfreschi o attività che possano danneggiare il patrimonio.

Il soggetto richiedente è responsabile:

  • dell’integrità degli spazi e delle attrezzature
  • della pulizia e del ripristino dei locali
  • di eventuali danni arrecati

Può essere stabilito un limite massimo di iniziative mensili.

*Aggiornamento del Regolamento adottato in data 25 febbraio 2026